Art. 3.
(Associazione nazionale dei mediatori familiari).

      1. È istituita l'Associazione nazionale dei mediatori familiari, di seguito denominata «Associazione», a cui gli esercenti l'attività di mediatore familiare sono tenuti a iscriversi.
      2. L'Associazione, articolata a livello nazionale, è disciplinata sulla base di un atto costitutivo e di uno statuto redatti e approvati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, al fine di consentire alla medesima di svolgere la propria attività istituzionale, di regolare i rapporti tra gli associati e tra questi e i terzi, in conformità alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.